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Strumenti di verifica

FONTE: Ministero della Salute

Istruzioni per la verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali
In base a quanto disposto dal Reg. (UE) 2017/625, art.12.2, le autorità competenti devono prevedere procedure di verifica dei controlli. Tale attività risulta necessaria per garantire l’efficacia e l’adeguatezza, l’imparzialità, la qualità e la coerenza (che include l’omogeneità) dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali (art 5.1 lett. a) e b) Reg. 2017/625).
Le istruzioni per la verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali sono contenute in un documento di carattere gestionale (Standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale che è stato approvato con Accordo CSR 46/2013 dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 7 febbraio 2013 e ribadito nell’Intesa CSR 212/2016. L’adozione dei contenuti dell’Accordo e dell’Intesa relativi a questo specifico aspetto è stata anche anticipata alle Regioni da parte del Ministero della salute con propria nota (nota DGSAF n.15372 del 16/08/2012 relativa alla verifica dell’efficacia dei controlli   L’attività di verifica dell’efficacia dei controlli può comprendere ad esempio:

1.la valutazione, sulla base di criteri predefiniti, della documentazione scritta elaborata ai sensi dell’articolo 13 del Reg. 2017/625 (ad es. verifica periodica di una percentuale significativa dei verbali di ispezione, check list, ecc., elaborati dal preposto all’esecuzione dei controlli ufficiali);
2. la valutazione sul campo, in tempo reale e sulla base di criteri predefiniti, dell’efficacia e dell’appropriatezza dei controlli ufficiali. (ad es. verifica sul campo, su base annuale, delle modalità di esecuzione di un esame post-mortem da parte dei veterinari ufficiali che operano presso i macelli che insistono sul territorio di competenza di una Autorità Competente Locale). Tale attività può essere inquadrata come una “attività di supervisione” che a sua volta può essere considerata come un particolare aspetto delle attività di formazione/addestramento/affiancamento che serve ad “affinare” le capacità tecniche degli operatori mediante la “socializzazione” delle migliori conoscenze disponibili nei servizi, attraverso un confronto diretto e sul campo tra operatori. Da un punto di vista operativo è una attività congiunta tra uno o più operatori che svolgono le attività di controllo ufficiale, in qualità di supervisionati, ed un operatore, con specifico profilo professionale e formazione che svolge il ruolo di supervisore.

Tale attività consente:

  • Una verifica “di campo”, del supervisore, della applicazione di procedure operative ed istruzioni operative, da parte dell’operatore/i oggetto di supervisione;
  • Evidenziazione di problemi interpretativi ed operativi in relazione alla situazione di campo;
  • Valutazione congiunta dell’applicazione di procedure documentate al caso concreto, come verifica ulteriore della loro applicabilità;
  • Sintesi, tra supervisore e supervisionato/i, della corretta esecuzione del controllo ufficiale espletato presso l’OSA e delle conclusioni raggiunte;
  • Evidenziazione di problemi interpretativi o applicativi, in esito alle attività di cui sopra su cui necessitano approfondimenti o modifiche procedurali da proporre alla Direzione che ha emanato le procedure ed istruzioni.

Ai fini di assicurare la qualità dei controlli ufficiali risulta funzionale inoltre una verifica della qualità e della coerenza dei documenti utilizzati nel contesto delle attività di controllo (ad es.: piani di lavoro, procedure documentate, modulistica ).

Monitoraggio dei sistemi di audit regionali
Le Regioni e le Province Autonome annualmente trasmettono all’Ufficio audit della DGISAN le informazioni concernenti la propria attività di audit svolta ai sensi dell’art. 6 del Reg. 2017/625 in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza  degli alimenti, principalmente per le esigenze di coordinamento previste dal paragrafo 5.1 della Comunicazione della Commissione 2021/C 66/02 ( “…Qualora in uno Stato membro siano previsti più programmi di audit, è opportuno che siano coordinati in modo efficace per garantire un processo di audit fluido in seno a tutte le autorità competenti interessate. I programmi di audit dovrebbero includere anche tutti i livelli interessati nella gerarchia dell'autorità competente…”).

Le informazioni che vengono raccolte sono le seguenti:

  • gli atti normativi regionali di riferimento (es. delibere) o linee di indirizzo (es. linee guida, procedure di audit) prodotte;
  • descrizione sintetica del modello di audit adottato, con indicazione dei soggetti sottoposti ad audit, dell’esecuzione del processo di audit, delle eventuali modalità di effettuazione dello scrutinio indipendente del processo di audit, dell’eventuale formazione erogata per realizzare audit sulle Autorità Competenti e numero di personale fino ad ora formato, e delle eventuali frequenze di audit, laddove prestabilite;
  • la programmazione annuale (modalità, organismi coinvolti, criteri adottati, numero e tipologia di audit “di settore” e, eventualmente, “di sistema” programmati), la misura in cui essa è stata rispettata (numero e tipologia di audit “di settore” e, eventualmente, “di sistema” realizzati), eventuali criticità incontrate nella realizzazione del programma di audit;
  • numero di rapporti di audit considerati, risultati (giudizi positivi e principali carenze emerse nel corso degli audit), osservazioni e/o raccomandazioni da riportare in una tabella in formato Excel, concordata nell’ambito del TTC, nella quale gli elementi orizzontali riprendono le voci previste dallo standard di funzionamento (Capitolo 1 dell’Accordo CSR 7 febbraio 2013) e, ove necessario, sono presenti delle sotto voci di dettaglio, per rendicontare alcuni aspetti inerenti la valutazione effettuata in sede di audit;
  • il dettaglio relativo al requisito violato e alle cause profonde (root cause analysis) di ciascuna delle criticità e/o raccomandazioni;
  • le principali azioni conseguenti (piani d’azione) alle raccomandazioni formulate nonché le procedure volte a verificare la conclusione dei piani d’azione;
  • descrizione dell’eventuale modalità di diffusione e di pubblicità dei risultati degli audit.


Sistema di indicatori per il monitoraggio dei livelli di assistenza in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti
Annualmente le attività in sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti sono oggetto di un monitoraggio nell’ambito del “Tavolo di verifica per gli adempimenti” istituito ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 23/03/2005, per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Tale monitoraggio consente nel tempo una lettura analitica, standardizzata e comparabile del sistema regionale di controllo ufficiale.  Il sistema di valutazione adottato dal Tavolo LEA è finalizzato alla erogazione a 16 Regioni di una aliquota aggiuntiva del fondo sanitario nazionale. Gli indicatori utilizzati per la Certificazione LEA sono utilizzati anche per le restanti Regioni/Province Autonome che non richiedono l’aliquota aggiuntiva del Fondo Sanitario Nazionale, anche al fine di ottenere informazioni finalizzate alla programmazione ed all’esecuzione degli audit di sistema e di settore di competenza della DGISAN e DGSAF.
Al fine di procedere agli accertamenti su menzionati, l’ufficio 3 audit-DGISAN propone un set di indicatori relativi alle attività e agli adempimenti informativi, concernenti il controllo ufficiale svolto nell’anno precedente in materia di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali e ne coordina la procedura di elaborazione delle relative istruttorie.

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono: 

  1. il “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" (NSG), approvato con il DM 12 marzo 2019, che è un sistema descrittivo, di valutazione, di monitoraggio e di verifica del livello di erogazione, da parte dei sistemi sanitari regionali (SSR), dell’assistenza sanitaria ai cittadini;
  2. la valutazione del rispetto delle attività sanitarie programmate, nell’ambito del sistema di “certificazione degli adempimenti”.

Il “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" (NSG) è costituito da un set di indicatori, che permettono di valutare, in modo complessivo, il livello di attività sui principali programmi/prestazioni nelle pertinenti attività di prevenzione, che riguardano, in particolare la capacità di prevenire, eliminare o ridurre:   

  • (P09Z) alcune malattie infettive degli animali che impattano sulla salute dei cittadini per il loro potenziale zoonotico (come la brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina e la tubercolosi bovina, le encefalopatie spongiformi, la diffusione di salmonelle);
  • (P10Z) la presenza di contaminanti negli alimenti di origine animale che impattano in modo diretto sulla salute del cittadino, attraverso la tracciabilità delle produzioni animali a partire dall’allevamento, il controllo sulla commercializzazione e sull’uso del farmaco veterinario, e sulla produzione e somministrazione di mangimi agli animali (mediante il controllo delle anagrafi zootecniche, dell’uso corretto dei mangimi e dei farmaci);
  • (P12Z) la presenza di contaminanti negli alimenti di origine animale e vegetale (mediante la ricerca di residui di farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale, di residui di fitofarmaci sui prodotti vegetali, e di additivi).

Nonché di:

  • (P11Z) verificare il rispetto delle norme di benessere animale negli allevamenti e all’atto della macellazione, per l’impatto che queste prescrizioni hanno sulla salute degli animali produttori di alimenti, riducendo il ricorso a trattamenti terapeutici e contribuendo a ridurre la diffusione di patogeni zoonotici nella filiera produttiva;
  • (P13Z) verificare le garanzie di sicurezza alimentare per i cittadini, con particolare riguardo ai rischi biologici, fisici, chimici degli alimenti e alle informazioni per il consumatore (mediante ispezioni, audit e campionamenti nella fase di produzione, distribuzione e somministrazione degli alimenti).

Criteri
Nell’ambito del sistema di certificazione degli adempimenti , la misurazione delle attività svolte in ambito alimentare e veterinario è stata ristrutturata nel 2020, per favorire la valutazione dei seguenti tre elementi [Analisi attività di programmazione; Completezza e qualità dei dati; Analisi quantitativa]:

 Completezza e qualità dei dati

  • FLUSSI INFORMATIVI VETERINARI E ALIMENTARI (in allegato). I flussi informativi vengono valutati sia per il rispetto della tempistica (cd. “criterio di copertura”), essenziale per garantirne l’elaborazione ai fini della riprogrammazione o per accedere a rimborsi e finanziamenti comunitari, sia per l’aspetto di qualità dei dati (cd. “criterio di qualità”). In questo caso la qualità dei dati è valutata positivamente se vengono raggiunte le soglie di controllo previste dalle relative norme di settore; In allegato si fornisce una sintesi dei criteri utilizzati 

Analisi attività di programmazione 

  • MACROINDICATORE (“AAJ - Prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”) costituito da 4 sottoindicatori di competenza veterinaria e alimentare ovvero:
    • AAJ.1.2. DEFINIZIONE SISTEMA REGIONALE DI AUDIT ai sensi dell’art. 6(1) del Regolamento 2017/625 (Adozione delle misure appropriate a seguito dei risultati del Sistema regionale di audit); 
    • AAJ.1.3 ATTUAZIONE PROGRAMMA DI AUDIT ai sensi dell’art. 6(1) del Regolamento 2017/625 (numero e tipologia di audit svolti dal Sistema Sanitario Regionale); 
    • AAJ.1.4 VERIFICA DEI CONTROLLI UFFICIALI ai sensi dell’art 12(2)(3) del Regolamento 2017/625 (attuazione del sistema di verifica);

Analisi quantitativa 

  • AAJ.1.1 INDICATORI DI PERFORMANCE  strumento di valutazione (in allegato) con un set di 13 indicatori e soglia di sufficienza.

Nel caso del Macroindicatore AAJ, la Regione viene considerata ADEMPIENTE se ha raggiunto i target di sufficienza fissati per i 4 sottoindicatori oppure per 3 sottoindicatori su 4 ma adempiente anche per i flussi informativi veterinari e alimentari.
In generale, nel corso del quadriennio di valutazione, sono stati annualmente riproposti gli indicatori utilizzati nell’anno precedente apportando qualche integrazione e/o sostituzione.
E’ bene in ogni caso precisare che gli elementi valutati possono essere utilizzati solo come spia di situazioni che vanno poi indagate e approfondite sulla base di un più ampio complesso di elementi. Gli indicatori scelti, infatti, non coprono l’intero spettro delle linee di attività del controllo ufficiale ma offrono indicazioni orientative circa il livello di efficienza e di efficacia raggiunto da ciascun sistema sanitario regionale. Le Regioni giudicate inadempienti devono procedere alla definizione delle misure correttive volte alla rimozione delle criticità evidenziate attraverso Piani di rientro, e/o Piani di impegni, concordati con il Ministero della salute e con il Ministero dell’economia e finanze (per gli aspetti di competenza).

 Si allega documentazione


6. Criteri operativi e procedure

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